L.R. 20 giugno 1980, n. 60 Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap Art. 7 bis): 1.A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per:a) la modifica
Beneficiario: 1G/2021
Importo: 1.060,00 €
Data provvedimento: 02/02/2021
Norma attribuzione: L.R. 20 giugno 1980, n. 60Interventi a favore dei cittadini portatori di handicapArt. 7 bis): 1.A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per:a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente.2. L'idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell'handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante.
Ufficio: Dipartimento Assistenza territoriale
Responsabile di riferimento: Profeta Valerio Filippo
Data di creazione:
02/02/2021
Data di ultima modifica:
21/03/2022