Borse Lavoro per l'utenza psichiatrica

Beneficiario: Ab0051

Importo: 1.788,62 €

Data provvedimento: 11/12/2023

Norma attribuzione: L. n. 662/96; Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013; D.G.R.A. n. 143 del 17.03.2023; Delib. ASL TE n. 555 del 30.03.2023

Ufficio: Dipartimento Salute Mentale

Responsabile di riferimento: De Berardis Domenico

Modalità individuazione

  1. Presa in carico da parte del Centro di Salute Mentale territorialmente competente secondo rispettiva area distrettuale, risalente ad almeno tre mesi prima della ricezione della dichiarazione di disponibilità.
  1. Idoneità del quadro psicosociale dell’utente alle attività progettuali, valutata e stabilita secondo quanto fissato dal Disciplinare regionale per lo svolgimento delle borse lavoro per l’utenza psichiatrica.

Non sono inseribili, stante la contrarietà alla finalità progettuale, gli utenti che percepiscono: redditi da lavoro autonomo, dipendente o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa; indennità di accompagnamento; assegni per invalidità lavorative dovute a cause incompatibili con le attività svolte in borsa lavoro.

Sono esclusi gli utenti già occupati, quelli titolari di altri vantaggi conferiti per percorsi formativi al lavoro e tirocini analoghi a diverso titolo, quelli inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali salvo deroghe motivate per utenti inseriti in SRP3.1, SRP3.2 e SRP3.3.

L’importo dell’indennità di partecipazione a supporto delle attività socio-riabilitative effettuate all’interno della borsa lavoro è stabilito in € 340,69 – al netto delle coperture INAIL e RCT – ai sensi della D.G.R.A. n. 143/2023. L’importo corrisposto all’utente inserito nei percorsi socio-riabilitativi ha valenza terapeutica ed è erogato a fronte dell’effettiva partecipazione di almeno n. 40 (quaranta) ore mensili presso il soggetto ospitante. La partecipazione parziale alle attività previste per la borsa lavoro individuale con presenza inferiore al minimo indicato può determinare l’erogazione di sussidi in misura proporzionalmente ridotta oppure non essere erogato nei casi di scarsa o mancata (ed ingiustificata) partecipazione alle attività. La determinazione dell’importo e la liquidazione avviene secondo condizioni, modalità e limiti stabiliti di cui alla D.G.R.A. n. 143/2023 e alla Del. n. 555/2023.

In caso di malattia e per altre ipotesi qui non contemplate si richiamano le disposizioni del Disciplinare regionale in vigore.

Data di creazione: 28/12/2023
Data di ultima modifica: 07/02/2024