L.R. 20 giugno 1980, n. 60 Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap Art. 7 bis): 1.A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per: a) la modifica de

Beneficiario: 1G

Importo: 2.000,00 €

Data provvedimento: 06/02/2020

Norma attribuzione: L.R. 20 giugno 1980, n. 60 Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap Art. 7 bis): 1.A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per: a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali; b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente. 2. L'idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell'handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante.

Ufficio: Assistenza Sanitaria Territoriale

Responsabile di riferimento: Dott.ssa Raffaella Colleluori

Modalità individuazione

Altro

Data di creazione: 06/02/2020
Data di ultima modifica: 24/07/2020